La successione ereditaria è legata ad un evento triste e spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile conoscere i principi del diritto successorio. Attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa prospettiva una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all’impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni. Pertanto è opportuno avere informazioni precise sugli effetti della successione ereditaria: il notaio può essere d’aiuto non solo, preventivamente, per fornire consigli a chi vuole che la propria successione segua determinate regole, ma anche, successivamente, per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso.
Il notaio può informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso e, quanto ai profili patrimoniali, potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della successione (le regole, in altri termini, in base alle quali sono individuati gli eredi), con particolare riferimento alla successione legittima (regolata solo dalla legge), e/o alla successione testamentaria (regolata dalla volontà di chi ha lasciato un testamento); si potrà verificare – nel caso concreto – se vi siano dei soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell’eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento.
I soggetti coinvolti nella successione dovranno, poi, decidere se procedere alla accettazione o rinunzia all’eredità, ovvero avere informazioni sulla disciplina applicabile in caso di legato: l’attribuzione, in altre parole, di un bene determinato.
Non bisogna dimenticare i profili fiscali della successione ereditaria: anche sotto quest’aspetto, il notaio può fornire la consulenza necessaria per affrontare questo tipo di problema.
Il notaio ha, poi, specifica competenza per consigliare il miglior modo per redigere un testamento, ovvero quali atti compiere, in vita, per conseguire determinati risultati a seguito della successione.
(Fonte Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it)
Per fare testamento, non è necessario “andare dal Notaio”. Nella sua forma più semplice infatti, il testamento richiede esclusivamente di essere stato scritto interamente di pugno dal testatore, di essere datato e sottoscritto. Il testamento così redatto sarà in astratto valido e almeno tendenzialmente efficace.
Le norme che regolano le successioni tuttavia sono alquanto complesse, e può accadere che un testamento, seppur in astratto formalmente valido, contenga disposizioni vietate dalla legge, e pertanto nulle, ovvero ancora risulti in concreto “riducibile”, vale a dire impugnabile da eventuali soggetti a cui il legislatore riconosce inderogabilmente, qualora lo richiedano, determinate quote di eredità.
Per queste ragioni, è quanto mai opportuno che chi intenda redigere un testamento si rechi dal Notaio per ottenere consiglio su come disporre al meglio ed in modo efficace dei propri beni.
Il Notaio offre a tal fine preziosa consulenza nella maggior parte dei casi in modo totalmente gratuito. Offre poi un servizio di deposito del testamento stesso, che è quanto mai utile per evitare di smarrire il documento, e per conservarlo anche per lungo tempo.
Il testamento descritto al paragrafo che precede è il testamento denominato “olografo”.
Esso tuttavia richiede che il testatore sia in grado di scrivere interamente di suo pugno il testamento, di datarlo e sottoscriverlo correttamente.
Non sempre tuttavia il testatore è in grado di scrivere personalmente il testamento. Qualora il testatore non riesca a scrivere di proprio pugno il testamento, ovvero incontri grave difficoltà a farlo, è necessario ricorrere al cosiddetto “Testamento Pubblico”. E’ il testamento redatto dal Notaio, alla presenza di due testimoni, non interessati all’atto. In tal caso il testatore può anche non sottoscrivere il testamento. E’ semplicemente necessario che sia in grado di intendere e di volere, e che dichiari con qualunque mezzo al Notaio, la sua volontà in modo chiaro ed intelligibile.
Per procedere alla pubblicazione di un testamento olografo sono necessari i seguenti documenti:
– testamento olografo in originale;
– estratto per riassunto dell’atto di morte (NB: il certificato di morte non serve);
– elenco degli immobili caduti in successione (necessario per eventuali accettazioni di eredità);
– albero genealogico dei parenti del defunto, per evidenziare eventuali riservatari;
– fotocopia della carta di identità e codice fiscale di chi interviene alla pubblicazione del testamento (al momento della stipula saranno da portare con sè in originale);
– fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del defunto;
NB: in caso in successione cadano anche denaro o titoli è opportuno informarsi presso l’istituto bancario depositario, al fine di ottenere lo svincolo di tali somme, sulla necessità eventuale dell’ “Atto Notorio” ovvero della “Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio”, e chiedere espressamente quale dei due documenti sia richiesto in concreto.